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Monopattini antitesi della sicurezza stradale

MONOPATTINI: che passione senza educazione alla sicurezza stradale!

Nel bolognese ieri è avvenuto il primo incidente stradale grave che ha coinvolto un utente con monopattino.

Venticinque ci risultano gli incidenti gravi avvenuti in Italia dopo che è stato autorizzato l’utilizzo di monopattini, hoverboard, segway.

Non sono disponibili i dati senza feriti gravi, perché non è possibile censirli.

Siamo sempre stati favorevoli alla mobilità sostenibile, ma sempre nel contesto generale di una maggiore sicurezza stradale e mai a suo discapito

Il decreto ministeriale che ha autorizzato la sperimentazione di questi dispositivi elettrici ci ha lasciato perplessi, perché riteniamo occorra creare percorsi sicuri, evitando interferenze che mettano in conflitto i vari utenti della strada.

  1. In primis le norme di questo decreto si richiamano ad un concetto generico ed impreciso, privo di riscontri normativi, parlando di dispositivi non citati nel Codice della Strada, mettendo in seria difficoltà chi dovrà far rispettare le regole. 
  2. I Comuni che approveranno la sperimentazione, dovranno individuare le zone idonee e collocare un’adeguata segnaletica indicante, tra l’altro la velocità consentita nei vari casi. 
  3. Non osiamo immaginare il traffico nelle piste ciclabili, in particolare quelle ciclopedonali.
  4. Non osiamo pensare a cosa accadrà nelle corsie preferenziali, perché già adesso si rilevano criticità di un certo significato.
  5. Inoltre i dispositivi per la micromobilità elettrica non sono individuati come veicoli, ma per l’appunto con il generico termine di “dispositivi”. Con ciò sono sottratti al complesso normativo codificato in relazione ai veicoli. Posto che questi dispositivi sono costruiti per muoversi ad una velocità superiore ai 6 km/h, visti i limiti minimi e massimi (20 km/h) individuati dal DM, ci si chiede come essi possano essere verificati dalla Polizia Locale e quali sanzioni eventualmente applicare in assenza di uno specifico riferimento normativo.   
  6. Nel Decreto Ministeriale è previsto il divieto di circolazione dei dispositivi non conformi alle tipologie e caratteristiche indicate. 
  7. Nel caso in cui questi dispositivi presentassero una difformità, non risulterebbe applicabile ALCUNA sanzione, per mancanza di un coerente inserimento nel Codice della Strada! 
  8. Sempre lo stesso decreto prevede numerosi casi per i quali non è contemplata la sanzione: qualora manchino i requisiti di età o di titolarità per la conduzione dei dispositivi, ma d’altra parte non sussiste l’obbligo di avere al seguito i documenti che ne permetterebbero l’accertamento
  9. Non è previsto in alcun modo il divieto di utilizzate il cellulare durante la circolazione, eppure è conclamato il fattore distrazione fra le cause di incidentalità.
  10.  E’ previsto l’obbligo dei dispositivi luminosi, ma la struttura dei monowheel e hoverboard, in particolare, sembrerebbe materialmente priva di spazi idonei che possano prestarsi all’installazione di tali dispositivi.