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sicurezza stradale

Monopattini le nuove regole ma i controlli?

Uso delle ciclabili e divieto di circolazione sotto i portici e sui marciapiedi tra i comportamenti corretti per evitare pericoli, anche per la circolazione stradale

Da inizio anno a metà settembre, sono stati 34 i sinistri a Modena riguardanti monopattini elettrici, coinvolgendo 35 persone, di cui 26 ferite. Investimento di pedoni, scontri tra veicoli in marcia e caduta dal mezzo, sono tra le principali dinamiche degli incidenti registrati, spesso conseguenza di una parziale o mancata conoscenza delle normative in vigore che regolano un appropriato utilizzo del veicolo. Il comportamento dei ciclisti e dei monopattini lungo le strade è infatti regolamentato dall’articolo 182 del Codice della Strada e dall’art.1 comma 75 e successivi della Legge 160/2019, che impone comportamenti volti alla loro salvaguardia, oltre che ad evitare che siano un pericolo per la circolazione stradale.

Tra le principali norme di condotta c’è l’obbligo di circolare su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni del traffico lo richiedano e mai affiancati in più di due. La circolazione dei monopattini sulle strade extraurbane è consentita solo in presenza di pista ciclabile, mentre è obbligatorio utilizzare le ciclabili quando siano presenti; non è possibile, appunto, circolare sotto portici o in zone riservate ai pedoni come i marciapiedi e occorre sempre rispettare la segnaletica stradale. È inoltre vietato trasportare cose che impediscano il libero uso di braccia o mani, e persone (sulla bici si possono trasportare bambini fino a 8 anni di età negli appositi seggiolini).

È obbligatorio condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, sia di intralcio o di pericolo per i pedoni; in questi casi monopattini e bici sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza.

I dispositivi di illuminazione sono particolarmente importanti: sia biciclette che monopattini ne devono essere dotati; i dispositivi luminosi vanno accesi da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del suo sorgere.

In particolare, le biciclette devono avere luci bianche o gialle anteriormente, rosse e catadiottri del medesimo colore posteriormente. Sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli e analoghi dispositivi vanno applicati sui lati. I dispositivi luminosi vanno accesi anche di giorno nelle gallerie e in caso di nebbia, di nevicate, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia nei centri abitati che fuori. In fascia oraria serale e notturna il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati deve anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

I monopattini elettrici devono essere equipaggiati con luce anteriore fissa, bianca o gialla, luce posteriore fissa e catadiottri rossi e catadiottri gialli applicati sui lati. I monopattini elettrici venduti in Italia dal 30 settembre 2022 devono inoltre essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freni su entrambe le ruote. Quelli in circolazione da prima, dovranno essere adeguati per quanto riguarda indicatori di svolta e impianto frenante su entrambe le ruote entro l’1 gennaio 2024.

Inoltre, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, i conducenti dei monopattini elettrici hanno l’obbligo di indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Le violazioni, previste per biciclette dall’art.182 del Codice della Strada, prevedono una sanzione amministrativa di 26 euro e la stessa sanzione viene applicata in caso sul velocipede manchino o non siano efficienti i dispositivi di illuminazione, mentre per le stesse violazioni commesse alla guida di un monopattino elettrico, è prevista una sanzione di 50 euro. Inoltre, chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli ammessi (come potenza superiore a 0,50 kW) è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo. Chi parcheggia i monopattini sul marciapiede, al di fuori delle aree e degli stalli riservati, è invece punito con una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro.

È vietato condurre anche velocipedi e monopattini in condizioni di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di alcolici o all’assunzione di stupefacenti; la violazione comporta anche conseguenze penali.