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INSICUREZZA STRADALE

Dall’ASAPS: I pedoni non hanno sempre ragione.

Ci sono obblighi e prescrizioni che debbono osservare che l’ASAPS (Associazione Amici e Sostenitori Polizia Stradale) propone in questa serie di note molto interessanti

a) I pedoni devono circolare:
sui marciapiedi; sulle banchine; sui viali; sugli altri spazi per essi predisposti. Qualora i predetti luoghi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

b) Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare:
in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
carreggiate a due sensi di marcia; sul margine destro rispetto
alla direzione di marcia dei veicoli sulle carreggiate a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima
del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di
marciare su unica fila.

c) I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi:
degli attraversamenti pedonali; dei sottopassaggi; dei sovrapassaggi.
Quando i predetti luoghi manchino, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono: attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

d) È vietato ai pedoni:
• attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a cento metri; sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; attraversare diagonalmente le intersezioni; sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causando intralcio al transito normale degli altri pedoni. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti; inoltre, è vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate.
Per il pedone che non si attiene alle predette prescrizioni (vedasi art. 190 CdS) si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00

nell’immagine vedete due giovani pedoni che si accingono ad attraversare in prossimità del più “sicuro” dei passaggi pedonali esistenti a Modena illuminatissimo di notte